02/05/2010
Il Merito "che merita". Quella che vi proponiamo è una sentenza di Ottobre 2008, ma costituisce un valido precedente giurisprudenziale di merito, da accoppiare ad alcune sentenze di Cassazione (n. 42370 del 4 novembre 2009), che hanno indicato la strada - peraltro raramente osservata dai giudici di merito - sui trasferimenti arbitrari di residenza dei minori da parte di uno dei coniugi. Vale la pena riproporla. La pronuncia in rassegna (Corte di Appello di Napoli – 17 Ottobre 2008), infatti, ha affermato alcuni importanti principi di diritto:
1) in ipotesi di affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso uno di essi, è improprio e riduttivo continuare a parlare di “diritto di visita” del genitore non collocatario, in quanto detta terminologia riconduce ad una posizione di preminenza del genitore collocatario, identificandolo con quello affidatario esclusivo della vecchia disciplina (del resto, l’art. 2, punto 10), del Reg. CE n. 2201/2003, definisce il «diritto di visita» come «il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un limitato periodo di tempo», essendo evidente che tale definizione collide con il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori);
2) la scelta della residenza del minore deve essere assunta di comune di accordo dai genitori; in caso di disaccordo, ciascun genitore non dovrà assumere unilateralmente la decisione (poiché ciò costituirebbe una grave inadempienza sanzionabile ex art. 709-ter cod. proc. civ.), ma dovrà rivolgersi al giudice per ottenere un nuovo assetto delle modalità dell’affidamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 155, comma 3, e 155-quater, comma 2, cod. civ.;
3) in ipotesi di contrasto tra i genitori sulla residenza del figlio, il giudice, chiamato anche ad individuare il genitore collocatario, dovrà assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, tenendo conto:
3.1.) del nuovo assetto abitativo ed ambientale che questi dovrà affrontare;
3.2.) dell’età scolare del minore (meno bisognoso di cure materne nel quotidiano);
3.3.) dell’importanza della figura paterna nella crescita del figlio;
3.4.) dell’instabilità progettuale dimostrata da uno dei genitori (ove abbia sottoposto il minore a continui cambiamenti di ambiente e di abitudini di vita, per proprie scelte di vita);
3.5.) dello scarso spirito di collaborazione e disponibilità del genitore collocatario al riconoscimento dell’importanza della figura dell’altro genitore nella vita del minore (cfr. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24907, in motiv., inedita, secondo cui: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge»; nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. Pisa 24 gennaio 2008, in Famiglia e min., 2008, 6, 78, con nota di Denise Amram, secondo cui non può attribuirsi peso decisivo al dolore provato dai figli per l’allontanamento dalla madre, poiché la prole è esposta ad eguale dolore per l’allontanamento dal padre e non è possibile attribuire, aprioristicamente, maggior peso ad una figura genitoriale rispetto all’altra). [C. PADALINO].
Giù in allegato il testo della sentenza
Fonte: http://www.adiantum.it/public/462-il-genitore-collocatario-non-pu%C3%B2-scegliere-da-solo-la-residenza-della-prole.asp
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