E' iniziato, in commissione giustizia del Senato, l'esame del DDL n. 1345 (On. Pontone e Mugnai), con il quale si vorrebbe finalmente affrontare e risolvere, in chiave legislativa, il rapporto tra nonni e nipoti. E' un altro aspetto della Bigenitorialità, peraltro previsto in linea di principio dalla stessa legge %4/2006, ma ad oggi il diritto dei bambini di potersi relazionare con i nonni è messo fortemente in discussione nelle vicende di separazione.
Questo il resoconto della seduta pomeridiana del 21 Aprile.
La relatrice ALLEGRINI (PdL), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva come le trasformazioni sociali dell'istituto familiare degli ultimi decenni rendano necessaria una apposita previsione normativa circa il riconquistato ruolo dei nonni rispetto ai nipoti.
Proprio nel momento in cui si è passati da un modello patriarcale, che vedeva l'indiscussa autorità del pater familias, ad un modello cosidetto "nucleare" in cui il rapporto si restringe a quello genitori e figli, si sono manifestate nuove dinamiche sociali in cui molto spesso entrambi i genitori sono lavoratori, e che paradossalmente hanno riportato al centro della famiglia proprio i nonni e il loro ruolo educativo e di sostegno, che ne fa un significativo punto di riferimento affettivo per i nipoti. In questo contesto il provvedimento in esame intende introdurre una apposita previsione normativa in ordine al diritto di visita dei nonni inteso non come un diritto soggettivo in capo ai medesimi, bensì come un diritto dei nipoti al mantenimento delle relazioni affettive nel proprio interesse, diritto esercitabile attraverso i genitori. Si intende colmare così una lacuna finora non presa in considerazione dal legislatore ma più volte colmata dalla giurisprudenza. Ricorda al riguardo la sentenza n. 9606 del 1998 con cui la Suprema Corte ha stabilito che anche i nonni hanno diritto di vedere i nipotini figli di genitori separati, nonché 1' ordinanza del Tribunale di Napoli 1° febbraio 2007 che nega ai nonni la titolarità di un diritto soggettivo vero e proprio ma riconosce loro, piuttosto, un interesse legittimo di diritto privato tutelabile solo in via indiretta. Evidenzia comunque che generalmente in una situazione familiare ordinaria in cui i genitori convivono non si pone alcun profilo problematico in relazione al diritto di visita. La questione risulta più complessa nei casi in cui i genitori sono separati o divorziati e il ruolo dei nonni riveste una valenza fondamentale ai fini della tutela della serenità e del benessere fisico e psichico dei minori.
Passando ad esaminare il merito del disegno di legge, illustra dapprima l'articolo 1, che - novellando il libro I, titolo IX del codice civile, recante disposizioni in materia di potestà dei genitori - inserisce l'articolo 317-ter che, sotto la rubrica "diritto di visita degli ascendenti", sancisce il diritto medesimo a favore dei nonni, sia in caso di filiazione legittima che naturale.
In caso di inosservanza di quanto previsto al primo comma, il giudice interviene disciplinando puntualmente le modalità di esercizio del diritto di visita su istanza dei genitori del padre e della madre e sentito chi esercita la potestà.
La competenza è del tribunale per i minorenni, mentre in caso di separazione personale giudiziale e di divorzio il giudice competente è lo stesso che ha disposto la separazione e il divorzio.
L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 155 del codice civile stabilendo che, anche in caso di separazione personale il figlio minore non solo ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di ricevere cure educazione e istruzione da entrambi ma anche di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale: a questo fine i genitori del padre e della madre dei minori, possono far valere con ogni iniziativa il diritto a conservare i succitati rapporti.
Ricorda infine come nella XIV legislatura la Commissione speciale per l'infanzia e i minori del Senato avesse esaminato senza concluderlo, in sede referente un disegno di legge di analogo tenore.
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