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lunedì 5 luglio 2010

Corte UE: rimpatrio del minore trasferito illecitamente all´estero - esecuzione delle decisioni



L’esecuzione di una decisione certificata che disponga il ritorno del minore non può essere negata, né a causa di una decisione emanata successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, né adducendo un mutamento delle circostanze sopravvenuto dopo la sua emanazione.

Il regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale dispone che, in caso di illecito trasferimento di un minore, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui quest’ultimo aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Tuttavia, tale competenza può essere trasferita al giudice di un altro Stato membro in certi casi specifici, tra l’altro quando il minore ha soggiornato in quest’altro Stato membro per almeno un anno, si è integrato nel nuovo ambiente e il giudice inizialmente competente ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Ai sensi di tale regolamento, la decisione che prescrive il ritorno del minore, emanata dal giudice competente, è esecutiva. Il regolamento prevede altresì una procedura di certificazione di tali decisioni.

La sig.ra DP e il sig. MA hanno convissuto more uxorio in Italia fino alla fine del mese di gennaio del 2008 con la figlia S, nata nel dicembre del 2006. Sebbene il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente emesso l’8 febbraio 2008 su istanza del padre, avesse disposto a carico della madre - che aveva nel frattempo lasciato l’abitazione comune - il divieto di espatriare con la bambina, nel febbraio del 2008 la sig.ra P si è recata con la figlia in Austria, dove madre e figlia vivono da allora.

Con decreto del 23 maggio 2008 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha disposto temporaneamente l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, precisando al contempo che la figlia poteva, fino all’adozione della decisione definitiva, risiedere in Austria con la madre. Con lo stesso decreto il giudice italiano disponeva che il padre partecipasse alle spese di mantenimento della figlia, stabiliva modi e tempi di visita di quest’ultimo e ordinava una consulenza tecnica d’ufficio per verificare i rapporti esistenti tra la bambina e i genitori. Nonostante tale decisione, il consulente tecnico d’ufficio ha dichiarato, nella sua relazione peritale, di non aver potuto assolvere il proprio incarico in maniera completa e nell’interesse della minore in quanto le visite del padre erano state permesse dalla madre solo in maniera minima ed insufficiente.

Nel novembre del 2008 il Bezirksgericht Leoben (giudice di primo grado del circondario di Leoben, Austria) ha respinto la domanda presentata dal sig. Alpago nell’aprile dello stesso anno per ottenere il ritorno di Sofia in Italia, fondandosi sulla decisione del tribunale italiano secondo la quale la bambina poteva rimanere provvisoriamente presso la madre.

A seguito della domanda di affidamento della figlia presentata dalla sig.ra P, il 26 maggio 2009 il Bezirksgericht Judenburg (giudice di primo grado del circondario di Judenburg, Austria), competente per territorio, si è dichiarato competente e ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Venezia di declinare la propria competenza.

Tuttavia, già in data 9 aprile 2009 il sig. A aveva adito il tribunale italiano nell’ambito del procedimento ivi pendente sul diritto di affidamento, chiedendo che fosse disposto il ritorno della figlia in Italia. Nel corso di un’udienza tenutasi dinanzi a tale giudice il 19 maggio 2009, la sig.ra P si è dichiarata disponibile a seguire un progetto di incontri tra padre e figlia predisposto dal consulente tecnico d’ufficio. Essa non ha fatto menzione del procedimento giudiziario intentato dinanzi al Bezirksgericht Judenburg.

Il 10 luglio 2009 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha confermato la propria competenza, dichiarando che a suo giudizio non ricorrevano i presupposti per un trasferimento di competenza, e ha rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio da esso disposta non aveva potuto essere portata a termine in quanto la madre non aveva aderito al progetto di incontri elaborato dal consulente tecnico d’ufficio. Ha inoltre disposto il ritorno immediato della minore in Italia al fine di ripristinare i contatti tra S e il padre, che si erano interrotti a causa dell’atteggiamento della madre. Tale decisione è stata certificata, conformemente al regolamento.

Il 25 agosto 2009, il Bezirksgericht Judenburg ha emesso un provvedimento provvisorio con il quale S è stata provvisoriamente affidata alla sig.ra P.

Il 22 settembre 2009 il sig. A ha chiesto ai giudici austriaci l’esecuzione del decreto che aveva disposto il ritorno di S in Italia. La causa è giunta dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione, Austria), che, nutrendo dubbi sull’interpretazione del regolamento, ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali.

In via preliminare la Corte rileva che la causa principale verte su una fattispecie di trasferimento illecito di minore e che, ai sensi del regolamento, il giudice competente, quanto meno al momento della sottrazione della minore, era il Tribunale per i Minorenni di Venezia, giudice del luogo di residenza abituale della minore prima dell’illecito trasferimento.

La Corte sottolinea che il sistema istituito dal regolamento si impernia sul ruolo centrale conferito al giudice competente e che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro devono fondarsi sul principio della fiducia reciproca, dovendo pertanto i motivi di non riconoscimento essere limitati al minimo indispensabile. Essa rileva inoltre che il regolamento mira a dissuadere dal commettere sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato al più presto. Ne consegue che il trasferimento illecito di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto.

In tale contesto, la Corte dichiara che solo una decisione definitiva, adottata sulla scorta di una disamina completa dell’insieme degli elementi pertinenti, con la quale il giudice competente si pronuncia sulla disciplina dell’affidamento del minore, disciplina che non sia più soggetta ad altre decisioni amministrative o giudiziarie, può avere l’effetto di trasferire la competenza a un altro giudice. Qualora infatti una decisione provvisoria dovesse comportare la perdita di competenza in ordine alla questione dell’affidamento del minore, il giudice competente dello Stato membro della residenza abituale anteriore potrebbe essere dissuaso dall’adottare una siffatta decisione provvisoria, e ciò quand’anche essa fosse necessaria per tutelare gli interessi del minore. La Corte aggiunge che il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 23 maggio 2008, che ha disposto l’affidamento condiviso a entrambi i genitori, non configura affatto una decisione definitiva sul diritto di affidamento.

La Corte dichiara poi che una decisione del giudice competente, certificata in conformità del regolamento e che disponga il ritorno del minore, ha efficacia esecutiva anche qualora non sia preceduta da una decisione definitiva sul diritto di affidamento del minore. A questo proposito la Corte ricorda che, al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito, una decisione di questo genere gode dell’autonomia procedurale.

La Corte aggiunge che la correttezza di tale impostazione emerge anche dall’esame della presente fattispecie. Il decreto del giudice italiano che ha disposto il ritorno della minore si fonda infatti sulla considerazione che i rapporti tra la bambina e il padre si sono interrotti. Risponde pertanto al superiore interesse della minore che tali rapporti siano ripristinati e che, nei limiti del possibile, sia anche assicurata la presenza della madre in Italia, affinché i rapporti della bambina con entrambi i genitori, nonché le competenze genitoriali e la personalità di questi ultimi siano esaminati approfonditamente dai competenti servizi italiani prima dell’adozione di una decisione definitiva sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale.

Infine, la Corte dichiara che l’esecuzione di una decisione certificata che abbia disposto il ritorno del minore, non può essere negata a causa di una decisione emanata successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione.

L'esecuzione non può parimenti essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo che, a causa di un mutamento delle circostanze sopravvenuto dopo l'emanazione della decisione certificata, essa potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore.

A questo proposito la Corte ricorda che il regolamento delinea una netta ripartizione di competenze tra i giudici dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro di esecuzione, al fine di assicurare un rapido ritorno del minore. Il giudice richiesto non può che constatare l’efficacia esecutiva della decisione. Le questioni concernenti la fondatezza della decisione nonché un eventuale mutamento delle circostanze possono essere sollevate unicamente dinanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


Fonte: Com. Stampa Corte UE del 1/7/2010 - curia.europa.eu

Fonti: http://www.adiantum.it/public/849-corte-ue--rimpatrio-del-minore-trasferito-illecitamente-all%C2%B4estero---esecuzione-delle-decisioni.asp

1 commento:

  1. E dove si parla dallo JUGENDAMT austriachi, dallo JWF (JugendWohlFahrt) ché influenza la decisione del Guidiche come in Germania ? Dove si parla da questo organismo ?

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