Trib. Rimini, decr. 25 gennaio 2010. In caso di trasferimento della residenza del minore attuato da uno solo dei genitori coaffidatari nonostante il dissenso, espresso o tacito, dell'altro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 710 e 709-ter, co. 1, c.p.c., la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale del luogo della pregressa residenza abituale del minore (ossia a quello che avrebbe dovuto risolvere in via preventiva il conflitto), qualora il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione sia presentato entro un arco temporale variabile ma orientativamente compreso tra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, considerati i criteri di cui agli artt. 9 e 10, Regolamento n. 2201/2003/CE (nel caso di specie, il tribunale, sul ricorso della madre, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nonché la litispendenza, in relazione al giudizio già promosso dal padre davanti al tribunale di Bologna subito dopo il mutamento di residenza attuato in via di fatto dall'altro genitore).
(...)
«1. La questione di incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Bologna, e di continenza in relazione ad analogo procedimento (n. […]/09 R.V.G.) proposto dal [A] dinanzi al Tribunale di Bologna con ricorso depositato il 20.4.2009 e notificato il 14.5.2009, è fondata.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 710 in relazione all'art. 709 ter, 1° co., c.p.c. la competenza si radica "nel luogo di residenza del minore".
3. Si pone in diritto la questione dell'individuazione del luogo di residenza abituale del minore, che radica la competenza territoriale inderogabile del Tribunale, per l'ipotesi – che si ravvisa nel caso in esame – di trasferimento di residenza del minore attuato dal genitore con il quale il minore coabita in prossimità temporale con l'instaurazione dell'eventuale procedimento di modifica.
4. Ritiene il Collegio – nel rispetto del principio di continuità territoriale e della ratio contentiva del fenomeno del c.d. forum shopping – che tale luogo vada individuato:
a. presso la nuova residenza ogni qualvolta il trasferimento sia avvenuto
i. con modalità non occulta all'altro genitore e da un arco di tempo significativo, da valutare di volta in volta ma orientativamente variabile – tenuto conto dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria, e segnatamente dagli atti. 9 e 10 Reg. CE 2201/2003 – da un minimo di mesi tre a un massimo di un anno
ii. con il consenso dell'altro genitore anche se tacitamente manifestato;
b. presso la residenza abituale pregressa con riferimento all'autorità competente in ordine alla richiesta di modifica proposta in via preventiva a soluzione del conflitto e a individuazione della nuova disciplina della relazione del genitore non coabitante
i. ove sussista dissenso, espresso o tacito, dell'altro genitore, senza che abbiano rilevanza i motivi del trasferimento e la sua liceità o meno.
5. Nel caso in esame è pacifico che il minore abbia avuto residenza abituale presso la madre, in Bologna, dalla nascita fino al trasferimento di residenza attuato dalla predetta, per motivi di lavoro, il 23.3.2009, nella consapevolezza del dissenso (quanto meno implicitamente) manifestato dal [A] con riferimento al trasferimento di residenza altresì del minore.
6. Il relativo contrasto andava pertanto risolto non unilateralmente e in via di fatto – come in concreto avvenuto – ma tramite intervento dell'autorità giudiziaria competente, da individuarsi nel Tribunale di Bologna, in effetti adito dal [A] con ricorso tempestivamente proposto il 20.4.2009.
7. Gli atti vanno pertanto trasmessi a tale autorità giudiziaria.
8. Va dato atto che, in pendenza di procedimento, è stato riattivato il dialogo, prima interrotto, tra i genitori e sono altresì ripresi gli incontri tra il padre e il figlio estesi al pernottamento tanto che i coniugi, all'udienza del 18.12.2009, formalizzavano un accordo sulle condizioni di seguito integralmente trascritte concernenti tempi e modalità della presenza paterna, permanendo per contro gravi contrasti sulla questione economica della rideterminazione del contributo paterno ai sensi dell'art. 155 quater, 2° co., c.c.:
" 1) Il figlio minore [C] rimarrà collocato a Rimini con residenza presso la madre.
2) Il padre trascorrerà con il figlio tutti i fine settimana del mese prelevandolo per due fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica entro le 20.00 e per altri due fine settimana dal giovedì all'uscita da scuola fino alla domenica entro le 20.00, secondo le regole dell'alternanza. Sono fatte salve le richieste motivate della signora [B] legate ad impegni personali o scolastici del minore affinché la stessa trascorra un fine settimana con [C] ogni 2-3 mesi, in media.
3) II padre trascorrerà con [C] la metà delle vacanze natalizie, pasquali, estive nonché, secondo le regole dell'alternanza, i cosiddetti "ponti festivi" anche scolastici riconosciuti, salvo diversi accordi tra le parti.
4) I genitori frequenteranno la mediazione familiare per due giorni al mese, al mattino, coincidenti con i giorni in cui il signor [A] verrà a Rimini per prelevare [C]”,
Per questi motivi
visto l'art. 39, 1° co., c.p.c. DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Rimini in favore del Tribunale ordinario di Bologna e la litispendenza in relazione al procedimento (risalente) pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna iscritto al n. […]/09 R.V.G.».
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