13/06/2010 - 21.58
La città di Torino e il suo tribunale, ultimamente, sono balzate agli onori della cronaca giudiziaria in materia di famiglia e affidamento dei figli. Purtroppo, non in positivo. La vicenda che vi raccontiamo è ancora in corso, e ci è stata notiziata dal diretto interessato. Ne parleremo citando le persone con nomi di fantasia, ma i fatti sono qui, nudi e crudi.
Giovanni, di nazionalità Italiana, si è sposato nell’agosto 2004 con Camille, di nazionalità Francese. Fin dal 2001 i coniugi risiedono, vivono e lavorano in Italia, a Torino. Nel febbraio 2007 nasce a Torino la figlia della coppia, Michelle. La coppia, insieme alla figlia, continua a vivere in Torino, in costanza di matrimonio, fino al mese di giugno del 2008. La vita si svolge normalmente. Mai nessun accenno è stato fatto circa una crisi di coppia o una possibile volontà di separazione.
Camille fa sapere al marito di voler recarsi nel nord della Francia per una settimana con la figlia, al fine di far visita a sua madre e alcuni parenti che non vede da tempo. Il marito non ha nulla da eccepire, e la signora fissa la data di partenza al 18/6/08 e quella di rientro al 25/6/08.
Ma il 24/6/08, la signora, dalla Francia, comunica telefonicamente al marito, del tutto ignaro, di aver chiesto la separazione e di avere già depositato in tribunale il relativo ricorso il 16/6/2008. In molteplici e concitati contatti telefonici il marito la prega di rientrare immediatamente in Italia con la bambina. Ella oppone un netto rifiuto e dichiara di voler trattenere la bambina in Francia presso di se, come in effetti fa.
Il 27/6/08 Giovanni parte in macchina sperando di riportare la bambina in Italia, ma rientra in Italia senza riuscire a convincere la moglie a rientrare in Italia, né a farsi riconsegnare la bambina.
La madre di Michelle ha fatto anche di più. Con un esposto rilasciato alla Polizia francese lo stesso 27/6/08, da un lato ammette di avere annunciato al marito la propria intenzione di separazione solo dopo essersi trasferita in Francia con la figlia, ma dall'altro fornisce alla Polizia i tratti somatici identificativi del marito, poiché dice di temere che il marito voglia "rapire" la figlia e riportarla in Italia.
Inoltre, mentre già si trova all'estero, fà depositare dal proprio legale di Torino - che quindi ben sapeva della sottrazione - una richiesta ex. art. 709 ter di autorizzazione a trasferirsi con la figlia in Francia. Tale richiesta invita esplicitamente il giudice a pronunciarsi anche “inaudita altera parte,” cioè senza contraddittorio e senza nulla far sapere al marito.
In data 8/7/08, il Presidente rigetta il ricorso e fissa la data dell’udienza presidenziale al 30/10/08 (...). Nessun ordine di rimpatrio, nè altro, solo un bel rinvio all'autunno chè l'estate, si sa, a Torino è troppo afosa. Nel frattempo Camille permane tranquillamente in Francia con la bimba.
Come accade spesso agli uomini - meditate, padri, meditate...- Giovanni inizialmente non compie alcun atto giudiziale, pensando che la situazione sia dovuta ad un momento di passeggera confusione della moglie, e spera che il tutto possa risolversi con una riconciliazione. Intanto la madre, forte della propria condizione di forza attribuita dal giudice italiano, detta al marito le condizioni con le quali potrà vedere la figlia, e si riesce a riportare la figlia in Italia per le vacanze estive, per due settimane in agosto.
A fine agosto 2008, Camille si reca in Calabria, dove la minore trascorreva le vacanze con il padre, per riportare la figlia in Francia. Qui, fa credere al marito di volere una riconciliazione, rinuncia agli atti di separazione in essere presso il Tribunale di Torino, ed ottiene dal marito autorizzazione a recarsi in Francia con la minore fino alla fine di settembre 2008 per sistemare alcune faccende di lavoro, prima di poter rientrare definitivamente in Italia dal marito.
In realtà, non appena rientrata in Francia, Camille presenta in Francia richiesta di divorzio, senza nulla dire al marito, che ne attende invano il rientro. Per guadagnare tempo, propone un primo rinvio ai primi di Ottobre, che presto diventa la metà del mese con il pretesto di un’improvvisa malattia della figlia.
Infine, il 20 ottobre 2008, Camille dice finalmente al marito di non sentirsela di rientrare. Giovanni parte nuovamente in macchina, e intanto la moglie, che nessuna autorità aveva ancora autorizzato a trattenere in Francia la minore (nata in Italia, residente in Italia), ottiene incredibilmente dal Ministero dell’Interno Francese un provvedimento restrittivo per non fare uscire la minore dal territorio Francese, il tutto sempre in assenza di qualunque contraddittorio, e senza che il padre ne sapesse nulla.
Giovanni arriva nel nord della Francia, si reca al domicilio della moglie (che viveva con la madre), ma non trova nessuno. Per due giorni cerca in tutti i modi la moglie e la figlia, senza averne alcuna notizia. Quindi rientra in Italia, con le pive nel sacco. Non avrà alcuna notizia per più di sette giorni.
A questo punto, rientrato in Italia e compresa la realtà della situazione, Giovanni fa ciò che andava fatto prima: sporge querela per sottrazione di minore presso il Tribunale di Torino e presso la Camera Penale del Tribunale francese; presenta ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Torino; scrive all’autorità centrale Italiana del Ministero della Giustizia, al fine di ottenere il rientro coatto della minore in Italia, ai sensi della convenzione dell’Aia del 25/10/1980 e del Regolamento CE n. 2201/2003; presenta una istanza in Francia presso il Giudice per gli affari famigliari al fine di ottenere il riconoscimento della competenza del Tribunale di Torino nella propria causa di separazione e affidamento della minore.
E così facendo, Giovanni ottiene ampia soddisfazione presso i Tribunali Francesi, ma non altrettanta presso il Tribunale di Torino. In particolare, il Giudice per gli affari famigliari Francese stabilisce che la competenza per la causa di separazione e affidamento della minore è del Tribunale di Torino, e afferma esplicitamente che il trasferimento della minore in Francia costituisce un atto illecito, e che la minore sarebbe dovuta rientrare in Italia, ma Il Presidente della VII Sez. Civile del Tribunale di Torino, pur essendo a conoscenza dell’ordinanza del Tribunale Francese, e pur riconoscendo esplicitamente che il trasferimento della minore in Francia da parte della madre costituisce un atto illecito, avalla il comportamento della madre, disponendo che la minore mantenga “la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.”
Tra l'altro, l’intervenuta ordinanza presidenziale di cui sopra fà decadere gli effetti del procedimento di rientro della minore avviato presso le Autorità Centrali dei Ministeri Italiano e Francese, che viene così archiviato.
Pertanto Giovanni, pur godendo nominalmente e solo formalmente di un “affidamento condiviso” della minore, viene di fatto condannato ad una vita impossibile fatta di continui e onerosi viaggi verso in Nord della Francia per poter vedere la figlia.
Ad aprile 2010 una consulenza tecnica di ufficio (CTU) ordinata dal Tribunale di Torino stabilisce, tra le altre cose, che le frequentazioni della minore con il padre debbano essere ampliate (in particolare, che la minore possa trascorrere cinque settimane in estate in Italia con il padre), e che nulla osta affinché la minore sia collocata in via definitiva in Italia presso il padre.
Ma le sorprese non finiscono qui. Il GIP di Torino dispone l’archiviazione del procedimento penale intentato da Giovanni contro la moglie, motivando tale decisione con la non procedibilità, trattandosi di reato commesso da cittadino straniero non presente sul territorio Italiano.
Il 1 aprile 2010, la Camera Penale del Tribunale francese condanna invece Camille ad un mese di reclusione, e al pagamento dei danni morali a Giovanni, ma questo non è sufficiente a far cambiare le cose, che sembrano cristallizzate da quando la madre ha messo tutti di fronte al fatto compiuto.
A maggio 2010, infatti, il nuovo GI presso il Tribunale di Torino dispone un ampliamento del diritto di visita della minore con il padre, ma senza ancora ordinare il rientro in Italia della minore, e senza concedere le cinque settimane estive previste dalla stessa CTU: le settimane estive rimangono tre, per giunta divise in due periodi, mantenendo anche sul padre, per nulla responsabile del fatto che la minore si trovi all’estero e a grandissima distanza dalla residenza paterna, parte dell’onere economico e morale degli spostamenti.
Adesso Giovanni chiede il ritorno definitivo della figlia in Italia. E' il suo paese, è lì che è nata.
A Torino la Giustizia non esce dal palazzo, fa troppo caldo. Meglio rimanere al fresco dei condizionatori, oppure migrare verso le fresche terre di Francia.
Fonte: http://www.adiantum.it/public/729-cronostoria-di-una-sottrazione.-la-francia-condanna,-la-giustizia-italiana-lascia-correre.asp
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