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martedì 8 dicembre 2009

Sottrazione Internazionale di Minore .




Foto tratta:www.mondoincantato.it


La sottrazione internazionale di minore, come ogni caso di sottrazione, anche “nazionale”, è un problema grave e molto attuale che si verifica quando un genitore, incapace di sostenere la crisi all’interno della coppia e di risolverla insieme al partner, si allontana con la prole senza e a prescindere dal consenso dell’altro genitore con il quale il minore parimenti viveva, non di rado facendo perdere le tracce.
Come prevenzione, al fine di ridurre al minimo il rischio di fuga all’estero del partner insieme alla prole al sorgere della crisi nella coppia o successivamente, è fondamentale che le coppie cd. miste prendano coscienza dell’interesse dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, la cd bigenitorialità, un principio non solo italiano ma internazionale, e vivano la genitorialità con la stessa comunione di intenti, senso di responsabilità e consapevolezza. A questo proposito è sempre consigliabile, prima di progettare la nascita di figli, anche informarsi presso il paese del partner circa la legislazione interna in materia di filiazione e circa gli adempimenti in caso di separazione, soprattutto per i paesi non facenti parte dell’Unione Europea.
Appena si ha notizia del trasferimento non autorizzato del minore all’estero o del suo mancato rientro ci si deve rivolgere all’Autorità Centrale a Roma presso il Dipartimento di Giustizia Minorile per l’attivazione delle procedure internazionali.
La materia è regolata dalla Convenzione internazionale dell’Aja 1980, recepita dall’Italia con Legge 64/1994. Le sue norme sono applicabili quando il minore è stato sottratto all’estero in uno dei paesi che hanno ratificato detta Convenzione. Quando il problema si pone nei confronti di un paese che non ha ratificato, la soluzione deve essere cercata per via diplomatica.
Quando una autorità giudiziaria si è già pronunciata riguardo all’affidamento del minore regolando anche il diritto di visita, la sottrazione del minore è più specificatamente una violazione del diritto di visita ed è regolata dalla Convenzione del Lussemburgo del 1980 recepita dalla stessa L. 64/1994.
Se il bambino è trattenuto in un paese facente parte dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), abbiamo a disposizione un altro strumento normativo, il Reg. UE 2201/2003, che facilita il rimpatrio del minore attraverso una serie di accorgimenti.
Nei casi di “sottrazione nazionale” la normativa è ovviamente solo interna: artt. 155 III comma, 155 quater II comma codice civile e 709 ter cod. proc. civ. il cui combinato, sulla scorta della corretta interpretazione offerta dalla recente giurisprudenza, dispone che il cambio di domicilio del minore deve essere concordato da entrambi i genitori, mentre la scelta unilaterale di un genitore che, trasferendosi, porta con sé il figlio, può rappresentare un grave inadempimento del genitore soggetto alle conseguenze dell’art. 709 ter II co. cpc.
I motivi che spingono un genitore a un tale gesto sono i più disparati, a volte sono legati a problematiche relative al proprio essere, altre volte al fatto che il genitore non si è ambientato e si sente isolato come amicizie e come familiari. Nella maggior parte dei casi però si individuano due punti che li accomunano, la convinzione del genitore sottrattore di non nuocere al figlio e la convinzione di non essere punito sul piano penale o civile. Il primo punto infatti deve essere sicuramente smentito poiché è ormai accertato che conseguenze nel lungo periodo si verificano nel minore a livello psichico (PAS Sindrome di Alienazione Parentale) poiché gli viene a mancare un genitore ad opera dell’altro. In alcuni casi, del genitore lontano si perde il ricordo perché viene letteralmente cancellato dalla vita del figlio, in altri casi si crea un ricordo distorto, negativo, del genitore lontano tale da indurre il minore a sentimenti di rimorso e di odio verso di lui. In entrambe queste ipotesi l’assenza del genitore non è risolta e costituisce un potenziale pericolo per il minore.
Riguardo alle conseguenze nei confronti del genitore, in Italia la sottrazione e prevista come reato all’art. 574 c.p. che prevede effettivamente delle pene non idonee a dissuadere e prevenire la commissione del reato. Per questo motivo è in discussione in Parlamento il disegno di legge che introduce il reato di sottrazione di minore ad opera del genitore che prevede un inasprimento della pena oltre alla pena accessoria della sospensione della potestà.
Riguardo alle conseguenze civili, il genitore sottrattore il più delle volte è indifferente poiché si sente, spesso a torto, protetto dall’ordinamento del proprio Stato oppure semplicemente non conosce la normativa; tuttavia le conseguenze ci sono e sono anche pesanti: esse consistono nella perdita dell’affidamento del figlio o addirittura nella sospensione o nella decadenza della potestà genitoriale.
Il fatto è che molto spesso, il genitore sottrattore agisce d’impulso e, ignorando del tutto le norme giuridiche che entrano in gioco, si ritrova in un caos con conseguenze molto più gravi di quelle che aveva immaginato. Dall’altra parte, spesso accade che anche il genitore escluso non sa come muoversi e non agisce nella maniera corretta, rischiando di compromettere il buon esito del caso.
Ecco perché solo una buona informazione da entrambe le parti può servire a ridurre i rischi o limitare i danni.

Avv. Carlotta Barbetti Nervini-Firenze

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